Art. 3.
(Potestà statutaria).

      1. In conformità ai princìpi della presente legge, all'Osservatorio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina:

          a) l'ordinamento e l'organizzazione dell'Osservatorio;

          b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi:

          c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

          d) le forme di partecipazione.

      2. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'Osservatorio con il voto dei due terzi dei componenti ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.