1. In conformità ai princìpi della presente legge, all'Osservatorio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina:
a) l'ordinamento e l'organizzazione dell'Osservatorio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi:
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'Osservatorio con il voto dei due terzi dei componenti ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.